Art. 2. Assunzione ed utilizzazione dei divulgatori agricoli 1. Le assunzioni dei divulgatori agricoli previste dalla presente legge riguardano 165 unita' complessive, di cui 100 per la sesta qualifica funzionale e 65 per al settima qualifica funzionale. 2. L'articolazione funzionale ed il dislocamento sul territorio dei tecnici saranno definiti, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CEE) n. 270/79, dall'apposito Piano regionale per la divulgazione agricola predisposto dall'Assessore competente in materia di agricoltura ed approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare. 3. Il personale di cui alla presente legge sara' utilizzato esclusivamente per attivita' di divulgazione e promozione dello sviluppo agricolo. 4. I corsi per la formazione dei divulgatori agricoli presso il CIFDA e le relative prove finali hanno valore di corso-concorso per l'assunzione alle dipendenze dell'ERSAT limitatamente a coloro i quali siano stati ammessi al corso per essere impiegati in Sardegna. 5. Il CIFDA emana i bandi per l'ammissione ai singoli corsi- concorsi. I bandi determinano il numero dei posti disponibili, nei limiti di cui al comma 1, i titoli valutabili e le prove per l'ammissione ai corsi, nonche' i programmi e le prove finali dei corsi stessi. I bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessore dell'agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale, al termine dei corsi-concorsi autorizza l'ERSAT a provvedere all'assunzione degli idonei, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi stessi. 6. L'inquadramento nei ruoli dell'ERSAT e' disposto nei limiti della attuale dotazione organica dell'ente. L'ERSAT adegua i contingenti numerici dei profili professionali della sesta e settima qualifica dei propri ruoli organici, attraverso la trasformazione in posti dell'area della sperimentazione e dell'assistenza tecnica dei posti vacanti dell'area dei servizi generali, amministrativi, contabili e culturali.