Art. 3. Norma transitoria 1. I divulgagori agricoli che hanno gia' conseguito l'idoneita' dei corsi del CIFDA Sicilia-Sardegna, sede di Cagliari, il cui svolgimento e' stato regolato secondo le norme del Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiilio, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' i divulgatori specializzati, destinati alla Sardegna, che hanno conseguito o conseguiranno l'idoneita' nei corsi-concorsi svolti, con le stesse modalita', ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 (obiettivo 1-misura 1), dal FORMEZ, su delega del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono assunti alle dipendneza dell'ERSAT secondo quanto previsto dalla presente legge, nel rispetto del contingente numerico assegnato alla Regione Sardegna di cui al comma I dell'articolo 2, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, ovvero entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria finale.