Art. 3.
                          Norma transitoria
 
   1. I divulgagori agricoli che hanno  gia'  conseguito  l'idoneita'
dei  corsi  del  CIFDA  Sicilia-Sardegna,  sede  di  Cagliari, il cui
svolgimento e' stato regolato secondo le norme del Regolamento  (CEE)
n.  270/79  del  Consiilio,  e  successive modifiche ed integrazioni,
nonche' i divulgatori specializzati,  destinati  alla  Sardegna,  che
hanno  conseguito  o  conseguiranno  l'idoneita'  nei  corsi-concorsi
svolti, con le stesse modalita', ai sensi del  Regolamento  (CEE)  n.
2052/88  (obiettivo  1-misura 1), dal FORMEZ, su delega del Ministero
dell'agricoltura e foreste, sono assunti alle  dipendneza  dell'ERSAT
secondo  quanto  previsto  dalla  presente  legge,  nel  rispetto del
contingente numerico assegnato alla Regione Sardegna di cui al  comma
I  dell'articolo  2,  entro  sessanta  giorni dalla entrata in vigore
della legge medesima, ovvero entro sessanta giorni  dall'approvazione
della graduatoria finale.