Art. 2.
 
   1. La Regione, al fine di garantire la  massima  diffusione  degli
interventi  previsti  dalla  presente  legge,  attiva tutte le azioni
dirette al coinvolgimento dei soggetti interessati, ivi  compreso  un
convegno  promozionale  e  divulgativo  da  tenersi  entro il mese di
settembre 1993.