Art. 3.
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  bollettino
ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Marche.
    Ancona, 31 agosto 1993
 
                               RECCHI