Art. 12.
                        Verifica del profitto
 
   1. I singoli docenti tengono un registro giornaliero dove annotano
il programma di tutte le ore di insegnamento.
   2.  I  docenti  verificano regolarmente il profitto degli allievi,
mediante interrogaziani orali e prove scritte.
   3. La valutazione della singole prove e' espressa in decimi.
   4. La valutazione delle singole prove e' annotata sul  registro  e
delle stesse si tiene conto in sede di scrutinio finale.