Art. 12. Verifica del profitto 1. I singoli docenti tengono un registro giornaliero dove annotano il programma di tutte le ore di insegnamento. 2. I docenti verificano regolarmente il profitto degli allievi, mediante interrogaziani orali e prove scritte. 3. La valutazione della singole prove e' espressa in decimi. 4. La valutazione delle singole prove e' annotata sul registro e delle stesse si tiene conto in sede di scrutinio finale.