Art. 16.
                       Diploma di abilitazione
 
   1. Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci
punti per la valutazione delle prove di esame.
   2. Per conseguire il diploma, l'allievo deve riportare in ciascuna
delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione
della commissione.
   3.  Il  diploma  e'  sottoscritto dal presidente della commissione
esaminatrice e viene rilasciato dall'assessore provinciale competente
in materia di sanita'.