Art. 7. Criteri di selezione 1. La giunta provinciale determina il numero minimo e massimo degli allievi che possono essere ammessi ai corsi. 2. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a quello dei posti di formazione stabiliti per ciascun corso, l'ammissione e' subordinata al superamento di una prova scritta ed orale, o solo orale, o solo scritta, su tematiche di cultura generale, attinenti preferibilmente al settore dell'igiene e della sanita'. 3. L'esame d'ammissione e' sostenuto davanti ad apposita commissione composta: a) dal direttore della scuola, con funzione di presidente; b) da un docente della scuola; c) da un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano designato dall'assessore provinciale competente in materia di sanita'. 3. Sono ammessi alla frequenza della scuola i candidati utilmente collocati in graduatoria, in base alla valutazione dell'esito delle prove d'esame e del titolo di studio posseduto, secondo i seguenti criteri di massima: a) superamento della prova scritta o orale, fino a cinque punti; b) titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, fino a tre punti; c) ultima valutazione o giudizio risultanti dal titolo richiesto per l'ammissione: 1) media di sei decimi, un punto; 2) media di sette decimi, due punti; 3) media di otto decimi, tre punti; 4) media di nove decimi e dieci decimi, quattro punti. 4. A parita' di punteggio, e' data precedenza all'aspirante piu' anziano di eta'.