Art. 7.
                        Criteri di selezione
 
   1.  La  giunta  provinciale  determina  il numero minimo e massimo
degli allievi che possono essere ammessi ai corsi.
   2. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore  a  quello  dei
posti  di  formazione  stabiliti  per  ciascun corso, l'ammissione e'
subordinata al superamento di una prova  scritta  ed  orale,  o  solo
orale,  o  solo  scritta, su tematiche di cultura generale, attinenti
preferibilmente al settore dell'igiene e della sanita'.
   3.  L'esame  d'ammissione  e'  sostenuto   davanti   ad   apposita
commissione composta:
     a) dal direttore della scuola, con funzione di presidente;
     b) da un docente della scuola;
     c)  da  un  rappresentante  della  provincia autonoma di Bolzano
designato  dall'assessore  provinciale  competente  in   materia   di
sanita'.
   3.  Sono ammessi alla frequenza della scuola i candidati utilmente
collocati in graduatoria, in base alla valutazione  dell'esito  delle
prove  d'esame  e  del titolo di studio posseduto, secondo i seguenti
criteri di massima:
     a) superamento della prova scritta o orale, fino a cinque punti;
     b)   titolo   di   studio   superiore  a  quello  richiesto  per
l'ammissione, fino a tre punti;
     c) ultima valutazione o giudizio risultanti dal titolo richiesto
per l'ammissione:
     1) media di sei decimi, un punto;
     2) media di sette decimi, due punti;
     3) media di otto decimi, tre punti;
     4) media di nove decimi e dieci decimi, quattro punti.
   4. A parita' di punteggio, e' data precedenza  all'aspirante  piu'
anziano di eta'.