Art. 9.
                   Obbligo di frequenza e assenze
 
   1.  E'  obbligatoria  la  frequenza  delle  lezioni teoriche e del
tirocinio pratico. Il tirocinio deve essere svolto per almeno un mese
all'anno in una struttura pubblica specializzata.
   2. L'allievo che risulti assente a piu' di un terzo delle  ore  di
insegnamento teorico complessivamente previste per ogni anno di corso
deve ripetere l'anno.
   3.  Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente
giustificate e motivate per iscritto; in caso  di  malattia  mediante
certificato medico da presentarsi al direttore della scuola.
   4.  Le  ore  di  tirocinio  pratico  non svolte vanno in ogni caso
recuperate.