Art. 9. Obbligo di frequenza e assenze 1. E' obbligatoria la frequenza delle lezioni teoriche e del tirocinio pratico. Il tirocinio deve essere svolto per almeno un mese all'anno in una struttura pubblica specializzata. 2. L'allievo che risulti assente a piu' di un terzo delle ore di insegnamento teorico complessivamente previste per ogni anno di corso deve ripetere l'anno. 3. Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto; in caso di malattia mediante certificato medico da presentarsi al direttore della scuola. 4. Le ore di tirocinio pratico non svolte vanno in ogni caso recuperate.