Art. 2. Locali e attrezzature 1. Il bagno di fieno e' praticato in strutture ricettive autorizzate in conformita' alla normativa provinciale ed in particolare in esercizi agrituristici dotati almeno dei seguenti locali: a) un locale per il bagno di fieno; b) un locale per il rilassamento post-trattamento; c) due docce; d) due servizi igienici; e) due spogliatoi; f) un locale apposito per lo stoccaggio del fieno o dell'erba.