Art. 2.
                        Locali e attrezzature
 
   1.  Il  bagno  di  fieno  e'  praticato  in  strutture   ricettive
autorizzate   in   conformita'   alla  normativa  provinciale  ed  in
particolare in esercizi  agrituristici  dotati  almeno  dei  seguenti
locali:
     a) un locale per il bagno di fieno;
     b) un locale per il rilassamento post-trattamento;
     c) due docce;
     d) due servizi igienici;
     e) due spogliatoi;
     f) un locale apposito per lo stoccaggio del fieno o dell'erba.