Art. 6.
                          V i g i l a n z a
 
   1. La vigilanza sull'esercizio di bagni di fieno e  sui  requisiti
di cui al presente regolamento e' esercitata dall'ufficiale sanitario
del  comune  e  dal  personale del servizio per l'igiene e la sanita'
pubblica dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.