Art. 7. Avvio delle attivita' 1. Il legale rappresentante dell'azienda che intenda aprire un bagno di fieno deve dichiarare per iscritto l'intento di avviare l'attivita' al sindaco del comune competente per territorio, allegando la seguente documentazione: a) planimetria dei locali nei quali si effettuano i bagni e descrizione delle relative attrezzature; b) relazione sulle modalita' di effettuazione del bagno ed indicazione del personale preposto all'attivita' di assistenza al bagno; c) dichiarazione di attenersi alla normativa che regolamenta il settore; d) indicazione della zona di provenienza del fieno o dell'erba necessari all'attivita'; e) ricevuta dell'avvenuto pagamento delle vigente tassa di concessione non governativa. 2. Il sindaco trasmette copia della dichiarazione di cui al comma 1) all'ufficio provinciale competente in materia di igiene e sanita' pubblica e alla ripartizione provinciale agricoltura. Il sindaco verifica l'esistenza dei presupposti dell'attivita'. 3. Nel caso in cui i locali destinati ai bagni di fieno non posseggano ancora l'idoneita' sanitaria, il sindaco richiede il parere all'ufficio sanitario. Il sindaco puo' altresi' avvalersi dell'ispettorato all'agricoltura per l'accertamento della qualita' del fieno utilizzato. 4. Nel caso in cui manchino uno o piu' presupposti di cui al comma 2), il sindaco entro quindici giorni dalla data di inoltro della dichiarazione ne fa comunicazione all'interessato. Trascorsi quindici giorni dall'inoltro della dichiarazione senza che pervenga alcuna comunicazione da parte del sindaco, l'interessato puo' avviare l'attivita'. Il sindaco puo' sospendere successivamente l'attivita', nel caso in cui difettino i presupposti di cui al presente regolamento.