Art. 7.
                        Avvio delle attivita'
 
   1. Il legale rappresentante dell'azienda  che  intenda  aprire  un
bagno  di  fieno  deve  dichiarare  per iscritto l'intento di avviare
l'attivita'  al  sindaco  del  comune  competente   per   territorio,
allegando la seguente documentazione:
     a)  planimetria  dei  locali  nei  quali si effettuano i bagni e
descrizione delle relative attrezzature;
     b) relazione sulle  modalita'  di  effettuazione  del  bagno  ed
indicazione  del  personale  preposto  all'attivita' di assistenza al
bagno;
     c) dichiarazione di attenersi alla normativa che regolamenta  il
settore;
     d)  indicazione  della zona di provenienza del fieno o dell'erba
necessari all'attivita';
     e) ricevuta  dell'avvenuto  pagamento  delle  vigente  tassa  di
concessione non governativa.
   2.  Il sindaco trasmette copia della dichiarazione di cui al comma
1) all'ufficio provinciale competente in materia di igiene e  sanita'
pubblica  e  alla  ripartizione  provinciale  agricoltura. Il sindaco
verifica l'esistenza dei presupposti dell'attivita'.
   3. Nel caso in cui i  locali  destinati  ai  bagni  di  fieno  non
posseggano  ancora  l'idoneita'  sanitaria,  il  sindaco  richiede il
parere all'ufficio sanitario.  Il  sindaco  puo'  altresi'  avvalersi
dell'ispettorato  all'agricoltura  per  l'accertamento della qualita'
del fieno utilizzato.
   4. Nel caso in cui manchino uno o piu' presupposti di cui al comma
2),  il  sindaco  entro  quindici  giorni dalla data di inoltro della
dichiarazione ne fa comunicazione all'interessato. Trascorsi quindici
giorni dall'inoltro della dichiarazione  senza  che  pervenga  alcuna
comunicazione  da  parte  del  sindaco,  l'interessato  puo'  avviare
l'attivita'. Il sindaco puo' sospendere successivamente  l'attivita',
nel   caso  in  cui  difettino  i  presupposti  di  cui  al  presente
regolamento.