Art. 2.
            Licenza di porto di fucile per uso di caccia
 
   La  licenza  di  porto  di  fucile  per  uso  di caccia e' un atto
concessorio che viene rilasciato  e  rinnovato  in  conformita'  alle
leggi di Pubblica sicurezza.
   Essa ha validita' su tutto il territorio nazionale ed ha la durata
di sei anni e puo' essere rinnovata su domanda del titolare.
   Nei  dodici  mesi  successivi  al rilascio della prima licenza, il
cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se  accompagnato
da  altro  cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre
anni e che non abbia commesso  violazioni  alle  norme  che  regolano
l'attivita'  venatoria,  comportanti la sospensione o la revoca della
licenza stessa.