Art. 2. Licenza di porto di fucile per uso di caccia La licenza di porto di fucile per uso di caccia e' un atto concessorio che viene rilasciato e rinnovato in conformita' alle leggi di Pubblica sicurezza. Essa ha validita' su tutto il territorio nazionale ed ha la durata di sei anni e puo' essere rinnovata su domanda del titolare. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme che regolano l'attivita' venatoria, comportanti la sospensione o la revoca della licenza stessa.