Art. 3. Commissione d'esame: composizione, nomina e modalita' di funzionamento La Commissione d'esame ha sede presso l'Amministrazione provinciale ed e' composta da: un dipendente della Regione particolarmente esperto, in materia, che la presiede, designato dal componente la Giunta regionale preposto al Settore caccia; da due esperti particolarmente qualificati, di cui un supplente, per ogni materia di esame prevista nel successivo art. 5 designati per terne, dal Presidente della Provincia; da due dipendenti dell'Amministrazione provinciale, di cui un supplente, designato dal Presidente della Provincia, con le mansioni di segretario. La Commissione d'esame e' nominata con propria deliberazione, dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dura in carica cinque anni e viene convocata, di norma, due volte al mese dal Presidente. Il Presidente della Commissione d'esame, in caso di impedimento, puo' delegare un componente della Commissione a sostituirlo. La Commiccione e' regolarmente insediata con la presenza del Presidente, degli esperti e del Segretario. Essa puo', altresi', funzionare con la presenza minima di tre esperti, del Presidente e del Segretario o loro sostituti. In caso di dimissioni o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito. Il Presidente, alla scadenza del termine, puo' convocare la Commissione fino alla nomina di nuova Commissione d'esame.