Art. 3.
              Commissione d'esame: composizione, nomina
                    e modalita' di funzionamento
 
   La  Commissione   d'esame   ha   sede   presso   l'Amministrazione
provinciale ed e' composta da:
    un  dipendente della Regione particolarmente esperto, in materia,
che  la  presiede,  designato  dal  componente  la  Giunta  regionale
preposto al Settore caccia;
    da  due esperti particolarmente qualificati, di cui un supplente,
per ogni materia di esame prevista nel successivo  art.  5  designati
per terne, dal Presidente della Provincia;
    da  due  dipendenti  dell'Amministrazione  provinciale, di cui un
supplente, designato dal Presidente della Provincia, con le  mansioni
di segretario.
   La  Commissione  d'esame  e'  nominata  con propria deliberazione,
dalla Giunta regionale entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge, dura in carica cinque anni e viene convocata,
di norma, due volte al mese dal Presidente.
   Il Presidente della Commissione d'esame, in caso  di  impedimento,
puo' delegare un componente della Commissione a sostituirlo.
   La  Commiccione  e'  regolarmente  insediata  con  la presenza del
Presidente, degli esperti e  del  Segretario.  Essa  puo',  altresi',
funzionare  con  la  presenza minima di tre esperti, del Presidente e
del Segretario o loro sostituti.
   In caso di  dimissioni  o  di  vacanza  di  posto,  il  componente
nominato  dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del
membro sostituito.
   Il Presidente,  alla  scadenza  del  termine,  puo'  convocare  la
Commissione fino alla nomina di nuova Commissione d'esame.