Art. 4.
       Designazione e compiti dell'Amministrazione provinciale
 
   Il  Presidente  dell'Amministrazione  provinciale  provvede, entro
venti giorni dalla richiesta, a fornire agli uffici competenti  della
Giunta  regionale  le  designazioni di propria competenza, sentite le
associazioni venatorie, maggiormente rappresentative, operanti  nella
Provincia.
   Fra gli esperti dovranno essere designati due laureati, di cui uno
supplente,  in  scienze  biologiche  o in scienze naturali esperti in
vertebrati omeotermi.
   La Provincia corrisponde a ciascun componente la Commissione,  per
ogni  effettiva  partecipazione  alle sedute, in quanto spettante, un
gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi
della normativa regionale vigente in materia.