Art. 4. Designazione e compiti dell'Amministrazione provinciale Il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvede, entro venti giorni dalla richiesta, a fornire agli uffici competenti della Giunta regionale le designazioni di propria competenza, sentite le associazioni venatorie, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia. Fra gli esperti dovranno essere designati due laureati, di cui uno supplente, in scienze biologiche o in scienze naturali esperti in vertebrati omeotermi. La Provincia corrisponde a ciascun componente la Commissione, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia.