Art. 5. E s a m i L'esame per il conseguimento all'abilitazione venatoria deve in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. L'aspirante cacciatore deve dimostrare, mediante esame effettuato in forma di colloquio, di conoscere le materie del programma. Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto ad una prova pratica sulle armi, comprendente lo smontaggio, il montaggio, l'uso del fucile da caccia e le munizioni. La Commissione valuta la preparazione del candidato con la valutazione di "idoneo" oppure di "non idoneo". Il candidato valutato "non idoneo" puo' presentare domanda in carta semplice di riammissione all'esame, trascorsi due mesi dalla data dell'esame gia' sostenuto. Il candidato giudicato "non idoneo" per due volte, trascorsi due mesi dalla data dell'ultimo esame, puo' ripresentare domanda producendo la documentazione prevista al precedente art. 1.