Art. 5.
                              E s a m i
 
   L'esame per il conseguimento all'abilitazione  venatoria  deve  in
particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:
     a) legislazione venatoria;
     b)   zoologia  applicata  alla  caccia  con  prove  pratiche  di
riconoscimento delle specie cacciabili;
     c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
     d)  tutela  della  natura  e  principi  di  salvaguardia   della
produzione agricola;
     e) norme di pronto soccorso.
   L'aspirante  cacciatore deve dimostrare, mediante esame effettuato
in forma di colloquio, di conoscere le materie del programma.
   Superata  positivamente  la  prova  teorica,  il  candidato  viene
sottoposto   ad   una  prova  pratica  sulle  armi,  comprendente  lo
smontaggio, il montaggio, l'uso del fucile da caccia e le munizioni.
   La  Commissione  valuta  la  preparazione  del  candidato  con  la
valutazione di "idoneo" oppure di "non idoneo".
   Il  candidato  valutato  "non  idoneo"  puo' presentare domanda in
carta semplice di riammissione all'esame, trascorsi  due  mesi  dalla
data dell'esame gia' sostenuto.
   Il  candidato  giudicato "non idoneo" per due volte, trascorsi due
mesi  dalla  data  dell'ultimo  esame,  puo'   ripresentare   domanda
producendo la documentazione prevista al precedente art. 1.