Art. 7.
                            U r g e n z a
 
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 3 giugno 1993
 
                              DEL COLLE