Art. 2.
 
   All'onere di lire 11.000.000.000 derivante dall'applicazione della
presente legge, si provvede utilizzando una quota del Fondo Sanitario
Nazionale  -  parte  indistinta  -  iscritta  per l'anno 1993 al cap.
081500 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.