Art. 2. F u n z i o n i L'art. 1 della L.R. 7 giugno 1977, n. 24, recante "Istituzione e compiti dell'Azienda Regionale Abruzzese per la Produzione e l'Incremento della Selvaggina (ARAPIS)" e' abrogato. Le funzioni amministrative relative al ripopolamento di selvaggina nel territorio regionale, sono esercitate, nell'ambito di ciascun territorio di competenza, dalla Province, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.