Art. 4.
                       Commissario liquidatore
 
   Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  Presidente  della Giunta regionale, con proprio
decreto nomina Commissario liquidatore  dell'ARAPIS,  un  funzionario
della Regione in servizio presso il Settore Bilancio.
   Con   il   medesimo   provvedimento,   gli   Organi,   ordinari  e
straordinari, della Azienda sono sciolti.
   Il Commissario liquidatore, oltre alla temporanea  gestione  degli
affari correnti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, invia alla Giunta regionale i seguenti atti:
    a)  lo  stato  di  consistenza  dei  beni  mobili  ed immobili di
proprieta' dell'Azienda nonche' la ricognizione totale  dei  rapporti
attivi e passivi esistenti;
     b) il bilancio consuntivo finale di liquidazione.
   Il  personale  regionale  in  servizio  presso  l'ARAPIS, dopo gli
adempimenti  di  competenza  del   Commissario   liquidatore,   viene
riassegnato presso il Settore di provenienza.
   Al   Commissario  liquidatore  viene  corrisposta,  a  carico  del
bilancio dell'ARAPIS, l'indennita' di carica prevista dall'art. 13  -
commi  1  e  2  - della L.R. 22 gennaio 1992, n. 4, ridotta del 30% e
facendo riferimento al Comune sede dell'Azienda medesima.