IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale puo' disporre che una delle unita' di personale, di qualifica non superiore alla VII, in dotazione all'ufficio di segreteria del presidente del consiglio, di cui alla legge regionale 24 dicembre 1977, n. 76, e alle unita' operative "Segreterie dei vice-presidenti" del consiglio, di cui all'art. 30, u.c., della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, svolga servizio - per periodi di tempo determinato e senza trattamento di missione presso la sede degli uffici della regione di Pescara. 2. Il provvedimento e' adottato su proposta motivata del presidente o del vice-presidente interessato e previo consenso del dipendente.