IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'ufficio  di presidenza del consiglio regionale puo' disporre
che una delle unita' di personale, di qualifica  non  superiore  alla
VII,  in  dotazione  all'ufficio  di  segreteria  del  presidente del
consiglio, di cui alla legge regionale 24 dicembre  1977,  n.  76,  e
alle unita' operative "Segreterie dei vice-presidenti" del consiglio,
di  cui  all'art.  30, u.c., della legge regionale 21 maggio 1985, n.
58, svolga servizio -  per  periodi  di  tempo  determinato  e  senza
trattamento  di missione presso la sede degli uffici della regione di
Pescara.
   2.  Il  provvedimento  e'  adottato  su  proposta   motivata   del
presidente  o  del  vice-presidente interessato e previo consenso del
dipendente.