Art. 2.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in  vigore  il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione Abruzzo.
   2. La presente legge  regionale  sara  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 7 settembre 1993.
 
                             DE MARINIS