Art. 2.
 
   La regione per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui  agli
articoli  1  e  2 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 ed in
attuazione delle indicazioni contenute nel progetto obiettivo per  la
salute  della  donna  -  di  cui  al provvedimento amministrativo del
consiglio regionale n.  42/4  del  5  maggio  1992,  -  limitatamente
all'anno  in  corso, tende a privilegiare le analisi cromosomiche sul
sangue periferico e sul liquido amniotico  per  l'accertamento  delle
malattie  ereditarie  comprese le malformazioni congenite di organi e
di apparati, con particolare attenzione alle  gravide  a  rischio  ed
alla prevenzione della sindrome di DOWN.