Art. 2. La regione per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 ed in attuazione delle indicazioni contenute nel progetto obiettivo per la salute della donna - di cui al provvedimento amministrativo del consiglio regionale n. 42/4 del 5 maggio 1992, - limitatamente all'anno in corso, tende a privilegiare le analisi cromosomiche sul sangue periferico e sul liquido amniotico per l'accertamento delle malattie ereditarie comprese le malformazioni congenite di organi e di apparati, con particolare attenzione alle gravide a rischio ed alla prevenzione della sindrome di DOWN.