Art. 3.
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato, per l'anno 1993, in L. 500.000.000, si  provvede  ai  sensi
dell'art.  38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, mediante
riduzione in termini  di  competenza,  dello  stanziamento  del  cap.
323000  denominato: "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri
conseguenti  a  nuovi  provvedimenti  legislativi  riguardanti  spese
correnti del bilancio di previsione per l'esercizio 1992.
   Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1993,  lo  stanziamento del cap. 82394 denominato: "Interventi per la
prevenzione degli handicaps preconcezionale, prenatale  e  neonatale"
e' incrementato in termini di sola competenza di L. 500.000.000.
   La  partita  n.  14 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1992, e'
soppressa.