Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1993, in L. 500.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, mediante riduzione in termini di competenza, dello stanziamento del cap. 323000 denominato: "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti del bilancio di previsione per l'esercizio 1992. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993, lo stanziamento del cap. 82394 denominato: "Interventi per la prevenzione degli handicaps preconcezionale, prenatale e neonatale" e' incrementato in termini di sola competenza di L. 500.000.000. La partita n. 14 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1992, e' soppressa.