Art. 4.
 
   La presente legge e' dichiarata urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione.
   La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  "Bollettino
ufficiale  della  regione".  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 7 settembre 1993.
 
                             DE MARINIS