Art. 3. P r o c e d u r e 1. Per la concessione del finanziamento, gli enti di cui all'art. 1 trasmettono, al Settore sanita' - Sicurezza sociale e igiene, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza con l'indicazione del numero degli ospiti presenti presso la Casa di riposo, rilevato dall'apposito registro. 2. La giunta regionale provvede all'assegnazione del finanziamento, comunicandolo all'ente interessato. 3. L'ente beneficiario trasmette, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma precedente, al competente settore di cui sopra, un programma contenente una relazione tecnica, debitamente sottoscritta da un professionista abilitato, per le opere di manutenzione straordinaria da realizzare ed il relativo costo ed un dettagliato elenco delle attrezzature da acquistare - nel caso di arredo - unitamente da un preventivo di spesa. 4. Alla liquidazione della somma assegnata si provvede dietro presentazione del consuntivo della spesa debitamente documentata e del certificato di eseguiti lavori per le opere di manutenzione straordinaria e copia delle fatture per l'acquisto degli arredi. 5. Per la realizzazione delle predette opere di manutenzione straordinaria, la giunta puo' disporre l'erogazione di un acconto pari al 50% del finanziamento assegnato su presentazione di denuncia di inizio dei lavori sottoscritta dal direttore dei lavori stessi.