Art. 3.
                          P r o c e d u r e
 
   1. Per la concessione del finanziamento, gli enti di cui  all'art.
1 trasmettono, al Settore sanita' - Sicurezza sociale e igiene, entro
il  termine  perentorio  di  giorni sessanta dalla data di entrata in
vigore della presente legge, apposita istanza con  l'indicazione  del
numero  degli  ospiti  presenti  presso  la  Casa di riposo, rilevato
dall'apposito registro.
   2.   La   giunta   regionale   provvede    all'assegnazione    del
finanziamento, comunicandolo all'ente interessato.
   3. L'ente beneficiario trasmette, entro sessanta giorni dalla data
di comunicazione di cui al comma precedente, al competente settore di
cui sopra, un programma contenente una relazione tecnica, debitamente
sottoscritta   da  un  professionista  abilitato,  per  le  opere  di
manutenzione straordinaria da realizzare ed il relativo costo  ed  un
dettagliato  elenco  delle  attrezzature  da acquistare - nel caso di
arredo - unitamente da un preventivo di spesa.
   4.  Alla  liquidazione  della  somma  assegnata si provvede dietro
presentazione del consuntivo della spesa  debitamente  documentata  e
del  certificato  di  eseguiti  lavori  per  le opere di manutenzione
straordinaria e copia delle fatture per l'acquisto degli arredi.
   5. Per la  realizzazione  delle  predette  opere  di  manutenzione
straordinaria,  la  giunta  puo'  disporre l'erogazione di un acconto
pari al 50% del finanziamento assegnato su presentazione di  denuncia
di inizio dei lavori sottoscritta dal direttore dei lavori stessi.