Art. 4.
                         C o n t r i b u t o
 
   1.   La  regione,  ritenuto  urgente,  predisporre  un  intervento
finanziario inteso a favorire il miglioramento  ed  il  potenziamento
dei  servizi  socio-assistenziali  pubblici  di tipo residenziale per
anziani, esistenti nel territorio  regionale,  atteso  che,  a  causa
della  insufficienza  delle risorse di cui dispongono gli enti che li
gestiscono, denotano carenze funzionali, concede  un  contributo  una
tantum, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.
   2.  Il  contributo di cui al precedente comma e' stabilito in modo
proporzionale al numero degli ospiti presenti nella  Casa  di  riposo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  Gli enti di cui all'art. 1 interessati, trasmettono al Settore
sanita'  -  Sicurezza  sociale  e  igiene,  apposita   istanza,   con
l'indicazione  del  dato di cui al comma precedente, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge.