Art. 4. C o n t r i b u t o 1. La regione, ritenuto urgente, predisporre un intervento finanziario inteso a favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali pubblici di tipo residenziale per anziani, esistenti nel territorio regionale, atteso che, a causa della insufficienza delle risorse di cui dispongono gli enti che li gestiscono, denotano carenze funzionali, concede un contributo una tantum, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio. 2. Il contributo di cui al precedente comma e' stabilito in modo proporzionale al numero degli ospiti presenti nella Casa di riposo alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli enti di cui all'art. 1 interessati, trasmettono al Settore sanita' - Sicurezza sociale e igiene, apposita istanza, con l'indicazione del dato di cui al comma precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.