Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per
l'esercizio 1993, si provvede:
    -  per  gli  interventi  previsti  al precedente art. 1, mediante
riduzione, per ecompetenza e cassa, del  Fondo  globale  iscritto  al
cap.  324000  denominato:  "Fondo  globale  per  far  fronte ad oneri
conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi  riguardanti  spese  in
c/capitale" per L. 1.750.000.000.
   Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio 1993, e'
istituito ed iscritto nel sett. VII, tit.  III,  sez.  VIII  il  cap.
72328   denominato:   "Interventi  a  favore  delle  Case  di  riposo
pubbliche,  per  spese  in  c/capitale"  con  uno  stanziamento   per
competenza e cassa di L. 1.750.000.000.
   La partita n. 6 dell'elenco n. 4 e' corrispondentemente ridotta;
    -   per  gli  interventi  di  cui  all'art.  4,  valutati  in  L.
1.800.000.000, si  provvede  mediante  riduzione,  per  competenza  e
cassa,  del  fondo globale iscritto al cap. 323000 denominato: "Fondo
globale occorrente per  far  fronte  ad  oneri  conseguenti  a  nuovi
provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti".
   Nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio corrente, e'
istituito ed iscritto nel sett. VII, tit. I, ctg. 5, sez. 8, il  cap.
71533  denominato:  "Contributi  per  favorire il miglioramento ed il
potenziamento dei servizi socio-assistenziali" con uno  stanziamento,
per competenza e cassa, di L. 1.800.000.000.
   La partita n. 4 dell'elenco n. 3 e' corrispondentemente ridotta;
    - agli oneri di cui all'articolo 6 si provvede:
     quanto  a  L.  292.000.000,  mediante riduzione per competenza e
cassa dello stanziamento del capitolo 71521 dello stato di previsione
della spesa del bilancio corrente;
     quanto a L. 200.000.000, mediante riduzione,  di  pari  importo,
della  partita  n.  4  dell'elenco  n.  3 - cap. 323000 - allegato al
bilancio dell'esercizio 1993.
   Nello stato di previsione della spesa e' istituito ed iscritto  il
cap.  71584  (sett.  VII,  tit.  I,  ctg.  V,  sez. VIII) denominato:
"Contributo "una tantum" alla Casa di riposo "R. Rozzi" di Nereto per
eliminazione di  passivita'  pregresse",  con  lo  stanziamento,  per
competenza e cassa, di L. 492.000.000".