Art. 8.
                            U r g e n z a
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino  ufficiale  della
regione Abruzzo.
   2.  La  presente  legge  regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 10 settembre 1993.
 
                              DEL COLLE