(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 9 dicembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE SI E' PRONUNCIATA CON SENTENZA N. 392 DEL 7/19 OTTOBRE 1992 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Assenze per malattie figli 1. I dipendenti regionali hanno diritto a congedi straordinari durante le malattie del bambino di eta' inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. 2. I periodi di assenza di cui al comma 1 per ciascun anno solare sono retribuiti per intero per il primo mese e con riduzione all'80 per cento per il secondo mese. Per il restante periodo possono essere concessi congedi straordinari non retribuiti.