(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19
                        del 9 dicembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
     SI E' PRONUNCIATA CON SENTENZA N. 392 DEL 7/19 OTTOBRE 1992
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                     Assenze per malattie figli
 
   1.  I  dipendenti  regionali  hanno diritto a congedi straordinari
durante le malattie del bambino di eta' inferiore a tre anni,  dietro
presentazione di certificato medico.
   2.  I periodi di assenza di cui al comma 1 per ciascun anno solare
sono retribuiti per intero per il primo mese e con  riduzione  all'80
per cento per il secondo mese. Per il restante periodo possono essere
concessi congedi straordinari non retribuiti.