Art. 2.
                 Destinatari del diritto ai congedi
 
   1.  Il  congedo  straordinario  previsto  dall'art.  1 puo' essere
fruito alternativamente dalla madre o dal padre.
   2.  Il  diritto al congedo di cui al comma 1 e' riconosciuto anche
al  padre  adottivo  o  affidatario   in   alternativa   alla   madre
lavoratrice, ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.