Art. 2. Destinatari del diritto ai congedi 1. Il congedo straordinario previsto dall'art. 1 puo' essere fruito alternativamente dalla madre o dal padre. 2. Il diritto al congedo di cui al comma 1 e' riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario in alternativa alla madre lavoratrice, ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.