Art. 3. Effetti dei periodi di congedo 1. I periodi di congedo straordinario di cui alla presente legge retribuiti per intero o all'80 per cento sono utili a tutti gli effetti compresi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilita'. 2. Per i periodi di congedo straordinario non retribuito previsto dalla presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale le contribuzioni d'obbligo per il trattamento di previdenza, quiescenza e servizio sanitario nazionale.