Art. 3.
                   Effetti dei periodi di congedo
 
   1.  I  periodi di congedo straordinario di cui alla presente legge
retribuiti per intero o all'80 per  cento  sono  utili  a  tutti  gli
effetti  compresi  quelli  relativi  alle  ferie  ed alla tredicesima
mensilita'.
   2. Per i periodi di congedo straordinario non retribuito  previsto
dalla  presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale le
contribuzioni d'obbligo per il trattamento di previdenza,  quiescenza
e servizio sanitario nazionale.