Art. 5.
                        Abrogazione di norme
 
   1. Sono abrogati l'art. 9, comma 1, lettera f), e l'art. 10, commi
1 e 2 della legge regionale 10 ottobre 1979, n. 34.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 18 novembre 1992
 
                               FERRERO