Art. 5. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati l'art. 9, comma 1, lettera f), e l'art. 10, commi 1 e 2 della legge regionale 10 ottobre 1979, n. 34. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 18 novembre 1992 FERRERO