Art. 2. Regolamento regionale 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti gli enti locali interessati e gli organismi preposti ai parchi, approva un regolamento regionale che, nel rispetto della normativa nazionale, disciplini l'esercizio del sorvolo e dell'atterraggio nei casi consentiti dall'art. 1.