Art. 2.
                        Regolamento regionale
 
   1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta  regionale  da
presentare  entro  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge sentiti gli enti locali interessati  e  gli  organismi
preposti  ai  parchi,  approva  un  regolamento  regionale  che,  nel
rispetto  della  normativa  nazionale,  disciplini  l'esercizio   del
sorvolo e dell'atterraggio nei casi consentiti dall'art. 1.