Art. 3.
                              Sanzioni
 
   1.   La   violazione  del  divieto  di  cui  all'art.  1  comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa da L.  1.000.000  a  L.
6.000.000  ferma  restando  l'applicazione degli articoli 8 e 9 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 15 dicembre 1992
 
                               FERRERO