Art. 3. Sanzioni 1. La violazione del divieto di cui all'art. 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 15 dicembre 1992 FERRERO