Art. 3.
                               Deroghe
 
   1. In deroga ai  divieti  di  cui  all'art.  2  e'  consentita  la
circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati:
     a)  adibiti  all'effettivo  svolgimento  di attivita' agricola e
forestale;
     b)  di  soccorso  e  di  vigilanza, antincendio ed in servizi di
istituto in dotazione agli organi statali, regionali,  provinciali  e
comunali nonche' agli enti preposti a servizi di pubblica utilita';
     c)  destinati  alle attivita' dei parchi, dei rifugi di montagna
ovvero utilizzati per la manutenzione delle relative attrezzature;
     d) utilizzati per  attivita'  di  soccorso,  antincendio  o  per
condurre   invalidi   nelle   aree   vietate  al  transito  ancorche'
appartenenti a privati;
     e) utilizzati per il trasporto di persone  portatrici  di  hand-
icap.
   2.  E'  consentito  il guado con mezzi motorizzati degli alvei dei
corsi d'acqua pubblici  di  cui  all'art.  1  del  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, utilizzando le piste gia' esistenti.
   3.  E'  altresi'  consentita la circolazione fuoristrada con mezzi
motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche  in  via
temporanea,  proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi
compresi i loro familiari, delle  costruzioni  e  dei  fondi  rustici
ubicati  nelle  aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il
percorso a minore impatto che consenta l'accesso alle costruzioni  ed
ai fondi medesimi.
   4. E' infine consentita la sosta fuoristrada dei mezzi motorizzati
nelle  immediate  vicinanze  dei  cigli  stradali  qualora  non siano
disponibili apposite aree destinate alla sosta distanti meno  di  100
metri.
   5.  I comuni possono autorizzare la circolazione fuoristrada nelle
aree in cui vige il divieto di circolazione esclusivamente  a  coloro
che  vi  accedono  per  motivi  di  lavoro.  A tal fine provvedono al
rilascio della relativa autorizzazione con specifico provvedimento.
   6. Restando ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione
della natura e di polizia idraulica.