Art. 3. Deroghe 1. In deroga ai divieti di cui all'art. 2 e' consentita la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati: a) adibiti all'effettivo svolgimento di attivita' agricola e forestale; b) di soccorso e di vigilanza, antincendio ed in servizi di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonche' agli enti preposti a servizi di pubblica utilita'; c) destinati alle attivita' dei parchi, dei rifugi di montagna ovvero utilizzati per la manutenzione delle relative attrezzature; d) utilizzati per attivita' di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree vietate al transito ancorche' appartenenti a privati; e) utilizzati per il trasporto di persone portatrici di hand- icap. 2. E' consentito il guado con mezzi motorizzati degli alvei dei corsi d'acqua pubblici di cui all'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, utilizzando le piste gia' esistenti. 3. E' altresi' consentita la circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il percorso a minore impatto che consenta l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi. 4. E' infine consentita la sosta fuoristrada dei mezzi motorizzati nelle immediate vicinanze dei cigli stradali qualora non siano disponibili apposite aree destinate alla sosta distanti meno di 100 metri. 5. I comuni possono autorizzare la circolazione fuoristrada nelle aree in cui vige il divieto di circolazione esclusivamente a coloro che vi accedono per motivi di lavoro. A tal fine provvedono al rilascio della relativa autorizzazione con specifico provvedimento. 6. Restando ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica.