Art. 8.
                       Sanzioni amministrative
 
   1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge
si applicano le seguenti sanzioni:
    a) da L. 100.000 a L. 600.000 in caso di circolazione fuoristrada
con mezzi motorizzati;
    b) da L. 3.000.000 a L. 18.000.000  in  caso  di  costruzione  di
impianti  fissi  per  sport  da  esercitarsi  con  tali  mezzi  e  di
allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi per  gare  da
disputare con i mezzi predetti;
    c)  da  L.  100.000  a  L.  600.000  in caso di danneggiamento di
tabelle e sbarre debitamente esposte.
   2. La sanzione di cui alla lett. a) del comma  1  che  sostituisce
quelle previste per analoga infrazione dalle singole leggi istitutive
delle  aree  destinate  a  parco  ovvero  di interesse naturalistico-
ambientale si applica nella misura doppia nel minimo e nel massimo in
dette aree.
   3. Nel caso in cui il  trasgressore  non  ottemperi  alla  formale
intimazione  di  fermarsi o abbia asportato od occultato la targa del
mezzo motorizzato e' irrogata una sanzione amministrativa  aggiuntiva
di L. 500.000.
   4.  Fino  al 31 dicembre 1993 continuano ad applicarsi le sanzioni
amministrative di cui alle legge regionali 7 gennaio 1980 e n. 6 e 30
dicembre 1982, n. 52.