IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1
                   Sostituzione dell'art. 4-quater
              della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7
 
   1. L'articolo 4-quater della legge regionale 17 marzo 1983, n.  7,
aggiunto  con l'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, e'
sostituito dal seguente:
 
                           "Art. 4-quater
Norme in materia di personale utilizzato per le funzioni  delegate  e
relativo finanziamento
 
   1.  Per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la
Giunta regionale e' autorizzata a disporre,  ai  sensi  dell'art.  5,
comma   2,   della  legge  regionale  9  novembre  1987,  n.  32,  il
trasferimento dal 1› gennaio 1993 di personale regionale  presso  gli
enti  delegati  nei  limiti  dei  contingenti  fissati  nell'allegata
tabella A.
   2. I dipedenti trasferiti conservano  la  posizione  giuridica  ed
economica,  ivi  compresa  l'anzianita'  gia'  maturata  all'atto del
trasferimento, nonche' il trattamento previdenziale di cui alla legge
regionale 28 maggio 1980, n. 26.
   3. Il fondo per le spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni
delegate e' ripartito nella misura di due quinti  alla  provincia  di
Genova e nella misura di un quinto alle altre provincie".