IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1 Sostituzione dell'art. 4-quater della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 1. L'articolo 4-quater della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, aggiunto con l'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, e' sostituito dal seguente: "Art. 4-quater Norme in materia di personale utilizzato per le funzioni delegate e relativo finanziamento 1. Per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la Giunta regionale e' autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32, il trasferimento dal 1 gennaio 1993 di personale regionale presso gli enti delegati nei limiti dei contingenti fissati nell'allegata tabella A. 2. I dipedenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata all'atto del trasferimento, nonche' il trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 26. 3. Il fondo per le spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate e' ripartito nella misura di due quinti alla provincia di Genova e nella misura di un quinto alle altre provincie".