Art. 2. Modifiche agli articoli 6 e 6- bis della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 1. Il termine del "15 febbraio", indicato nel comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 28, e' sostituito con il termine di "15 marzo". 2. Il termine di "trenta giorni", indicato nel terzo comma dell'art. 6- bis della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, aggiunto con l'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 28, e' sostituito con il termine di "sessanta giorni".