Art. 2.
                 Modifiche agli articoli 6 e 6- bis
              della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7
 
   1.  Il termine del "15 febbraio", indicato nel comma 2 dell'art. 6
della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, come modificato  dall'art.
4  della  legge  regionale  2 maggio 1990 n. 28, e' sostituito con il
termine di "15 marzo".
   2. Il  termine  di  "trenta  giorni",  indicato  nel  terzo  comma
dell'art.  6- bis della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, aggiunto
con l'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 28, e' sostituito
con il termine di "sessanta giorni".