Art. 4. Modifica all'art. 25 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 1. Il termine del "31 dicembre", indicato nell'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, e' sostituito con il termine "31 gennaio dell'anno successivo".