Art. 4.
   Modifica all'art. 25 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7
 
   1. Il  termine  del  "31  dicembre",  indicato  nell'ultimo  comma
dell'art.  25  della  legge  regionale  17  marzo  1983,  n.  7, come
modificato dall'art. 13 della legge regionale 2 maggio 1990,  n.  28,
e' sostituito con il termine "31 gennaio dell'anno successivo".