Art. 5. Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1990 n. 28 1. L'articolo 15 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, e' cosi' sostituito: "Articolo 15 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a partire dal 1993 mediante i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: a) 0578 "Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di promozione culturale"; b) 3690 "Trasferimento di fondi alle province per gli interventi delegati in materia di promozione culturale" per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 30 dicembre 1992 FERRERO