Art. 5.
 Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1990 n. 28
 
   1.  L'articolo  15  della legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, e'
cosi' sostituito:
   "Articolo 15
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  si
provvede  a partire dal 1993 mediante i seguenti capitoli dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale:
     a) 0578 "Fondo per  l'esercizio  delle  funzioni  delegate  alle
province in materia di promozione culturale";
     b) 3690 "Trasferimento di fondi alle province per gli interventi
delegati  in  materia  di promozione culturale" per gli interventi di
cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 17 marzo  1983,  n.  7,
come  modificato  dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1990, n.
28.
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 30 dicembre 1992
 
                               FERRERO