Art. 10. Comitato tecnico provinciale e della citta' metropolitana 1. Sono istituiti i Comitati tecnici provinciali ed il Comitato tecnico della citta' metropolitana che sono organi tecnico- amministrativi periferici dell'Autorita' di bacino. 2. I Comitati curano, nei termini stabiliti dal Comitato tecnico regionale, la elaborazione del piano di bacino, sulla base dei criteri, dei metodi, dei tempi e delle modalita' di cui alle lettere b) e d) del comma 2 dell'art. 8, avvalendosi, per le funzioni amministrative, delle strutture dell'amministrazione provinciale e della citta' metropolitana. 3. Il Comitato e' nominato dal Presidente della provincia e dal Sindaco della citta' metropolitana ed e' composto da: a) il Presidente della provincia o il Sindaco della citta' metropolitana, o loro delegato, che lo presiede; b) due dirigenti di seconda qualifica nominati, unitamente ai supplenti, dalla Giunta regionale, di cui almeno uno componente del Comitato tecnico di cui all'art. 9; c) due dirigenti dell'Amministrazione provinciale o della citta' metropolitana, o loro sostituti, competenti in materia di: difesa del suolo, ambiente, pianificazione territoriale, protezione civile; d) un dipendente del ruolo tecnico per ognuna delle comunita' montane operanti nel territorio provinciale o della citta' metropolitana; e) due esperti di elevato livello scientifico o tecnico operativo, di cui uno specializzato in materie geologiche e l'altro in discipline naturalistiche nominati dalla Giunta provinciale o dalla Giunta della citta' metropolitana. Essi durano in carica cinque anni dalla nomina e possono essere riconfermati una sola volta. 4. La designazione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 3 deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della provincia o il Sindaco della citta' metropolitana provvede alla costituzione, salvo successive integrazioni. 5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale o della citta' metropolitana. 6. Per la validita' delle adunanze del Comitato tecnico e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti insediati. I rappresentanti tecnici dei comuni territorialmente competenti possono essere invitati alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto.