Art. 10.
      Comitato tecnico provinciale e della citta' metropolitana
 
   1.  Sono  istituiti  i Comitati tecnici provinciali ed il Comitato
tecnico  della  citta'  metropolitana  che   sono   organi   tecnico-
amministrativi periferici dell'Autorita' di bacino.
   2.  I  Comitati curano, nei termini stabiliti dal Comitato tecnico
regionale, la elaborazione  del  piano  di  bacino,  sulla  base  dei
criteri,  dei metodi, dei tempi e delle modalita' di cui alle lettere
b) e d) del  comma  2  dell'art.  8,  avvalendosi,  per  le  funzioni
amministrative,  delle  strutture  dell'amministrazione provinciale e
della citta' metropolitana.
   3. Il Comitato e' nominato dal Presidente della  provincia  e  dal
Sindaco della citta' metropolitana ed e' composto da:
     a)  il  Presidente  della  provincia  o  il Sindaco della citta'
metropolitana, o loro delegato, che lo presiede;
     b) due dirigenti di seconda qualifica  nominati,  unitamente  ai
supplenti,  dalla  Giunta regionale, di cui almeno uno componente del
Comitato tecnico di cui all'art. 9;
     c) due dirigenti dell'Amministrazione provinciale o della citta'
metropolitana, o loro sostituti, competenti in materia di: difesa del
suolo, ambiente, pianificazione territoriale, protezione civile;
     d) un dipendente del ruolo tecnico per  ognuna  delle  comunita'
montane   operanti   nel   territorio   provinciale  o  della  citta'
metropolitana;
     e)  due  esperti  di  elevato  livello  scientifico  o   tecnico
operativo,  di  cui uno specializzato in materie geologiche e l'altro
in discipline naturalistiche  nominati  dalla  Giunta  provinciale  o
dalla Giunta della citta' metropolitana. Essi durano in carica cinque
anni dalla nomina e possono essere riconfermati una sola volta.
   4. La designazione dei componenti di cui alla lettera d) del comma
3  deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine il Presidente della  provincia  o  il  Sindaco  della  citta'
metropolitana    provvede   alla   costituzione,   salvo   successive
integrazioni.
   5.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  un  dipendente
dell'amministrazione provinciale o della citta' metropolitana.
   6.  Per  la  validita'  delle  adunanze  del  Comitato  tecnico e'
necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti insediati.
   I rappresentanti tecnici dei  comuni  territorialmente  competenti
possono  essere invitati alle riunioni del Comitato, senza diritto di
voto.