Art. 12. Autorita' di bacino del fiume Magra 1. La Regione Liguria definisce, d'intesa con la Regione Toscana, la formazione del comitato istituzionale di bacino, del comitato tecnico e della segreteria tecnico-operativa, per procedere alla redazione del piano di bacino idrografico del fiume Magra, alla programmazione degli interventi, alla definizione delle modalita' di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi compresa la progettazione, la realizzazione, la gestione ed il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere. 2. Per la elaborazione, adozione ed approvazione del piano di bacino del fiume Magra si applicano le procedure previste dall'art. 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 3. Allo scopo di disciplinare il funzionamento dell'Autorita' di bacino del fiume Magra, il comitato istituzionale dell'Autorita' medesima adotta il regolamento che viene approvato, di intesa, dalle regioni interessate.