Art. 12.
                 Autorita' di bacino del fiume Magra
 
   1.  La Regione Liguria definisce, d'intesa con la Regione Toscana,
la formazione del comitato  istituzionale  di  bacino,  del  comitato
tecnico  e  della  segreteria  tecnico-operativa,  per procedere alla
redazione del piano di  bacino  idrografico  del  fiume  Magra,  alla
programmazione  degli interventi, alla definizione delle modalita' di
svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino,
ivi compresa la progettazione, la realizzazione, la  gestione  ed  il
finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.
   2.  Per  la  elaborazione,  adozione  ed approvazione del piano di
bacino del fiume Magra si applicano le procedure  previste  dall'art.
19 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
   3.  Allo  scopo di disciplinare il funzionamento dell'Autorita' di
bacino del fiume  Magra,  il  comitato  istituzionale  dell'Autorita'
medesima  adotta il regolamento che viene approvato, di intesa, dalle
regioni interessate.