Art. 14. Compenso ai componenti dei Comitati tecnici regionali, provinciali e della citta' metropolitana 1. I compensi ai componenti del Comitato tecnico dell'Autorita' di bacino del fiume Magra sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 12, comma 3 della presente legge. 2. Ai componenti del Comitato tecnico di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 9 ed ai componenti dei comitati di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 10 si applicano le indennita' ed i rimborsi spesa di cui alla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Ai componenti del comitato di cui alla lettera d) dell'art. 9 ed alla lettera e) dell'art. 10, e' corrisposto il compenso a vacazione previsto dalle rispettive tariffe professionali nella misura fissa, o in mancanza, in quella minima ivi stabilita.