Art. 14.
       Compenso ai componenti dei Comitati tecnici regionali,
              provinciali e della citta' metropolitana
 
   1. I compensi ai componenti del Comitato tecnico dell'Autorita' di
bacino del fiume Magra  sono  disciplinati  dal  regolamento  di  cui
all'art. 12, comma 3 della presente legge.
   2.  Ai componenti del Comitato tecnico di cui alle lettere a), b),
c) dell'art. 9 ed ai componenti dei comitati di cui alle lettere  b),
c), d) dell'art. 10 si applicano le indennita' ed i rimborsi spesa di
cui   alla   legge  regionale  5  marzo  1984,  n.  13  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   3. Ai componenti del comitato di cui alla lettera d)  dell'art.  9
ed  alla  lettera  e)  dell'art.  10,  e'  corrisposto  il compenso a
vacazione  previsto  dalle  rispettive  tariffe  professionali  nella
misura fissa, o in mancanza, in quella minima ivi stabilita.