Art. 17. Efficacia del piano di bacino 1. Il piano di bacino rientra fra i programmi regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Il piano di bacino stabilisce in relazione ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), g), i), l), o), p), dell'art. 15 quali delle proprie previsioni prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici comunali dichiarando, ove occorra, e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilita', l'indifferibilita' e l'urgenza delle opere dallo stesso previste in conformita' alle leggi vigenti. 3. Il piano di bacino stabilisce il termine entro il quale i comuni devono procedere all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici. Qualora i comuni non adempiano all'adeguamento provvede d'ufficio la Regione. 4. Le previsioni del piano di bacino vincolano la Regione, le province e la citta' metropolitana in sede di approvazione e formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e degli strumenti urbanistici. 5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino. 6. Nei casi previsti dalle lettere b), e), f), g), i), l), o), p), dell'art. 15, dalla data di adozione del piano di bacino, si applicano le ordinarie misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, fino all'approvazione del piano medesimo o della variante allo scrumento urbanistico comunale in adeguamento ad esso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. 7. I rapporti procedurali tra i piani di bacino e i piani territoriali di coordinamento provinciale, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono disciplinati con legge regionale.