Art. 17.
                    Efficacia del piano di bacino
 
   1. Il piano di bacino rientra fra i programmi regionali di cui  ai
commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   2.  Il piano di bacino stabilisce in relazione ai contenuti di cui
alle lettere b), e), f), g), i), l), o), p), dell'art. 15 quali delle
proprie previsioni prevalgono su quelle degli  strumenti  urbanistici
comunali dichiarando, ove occorra, e ne sussistano i presupposti e le
condizioni,  la  pubblica  utilita',  l'indifferibilita'  e l'urgenza
delle opere dallo stesso previste in conformita' alle leggi vigenti.
   3. Il piano di bacino stabilisce  il  termine  entro  il  quale  i
comuni  devono  procedere  all'adeguamento  dei  rispettivi strumenti
urbanistici. Qualora i comuni non adempiano all'adeguamento  provvede
d'ufficio la Regione.
   4.  Le  previsioni  del  piano  di bacino vincolano la Regione, le
province  e  la  citta'  metropolitana  in  sede  di  approvazione  e
formazione  dei  piani  territoriali  di  coordinamento provinciali e
degli strumenti urbanistici.
   5. Le disposizioni del piano di bacino approvato  hanno  carattere
immediatamente  vincolante  per  le amministrazioni ed enti pubblici,
nonche'  per  i  soggetti  privati,  ove  trattasi  di   prescrizioni
dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
  6.  Nei casi previsti dalle lettere b), e), f), g), i), l), o), p),
dell'art. 15,  dalla  data  di  adozione  del  piano  di  bacino,  si
applicano  le  ordinarie  misure  di salvaguardia di cui alla legge 3
novembre   1952,   n.   1902   e   successive   modificazioni,   fino
all'approvazione  del  piano medesimo o della variante allo scrumento
urbanistico comunale in adeguamento ad esso e comunque per un periodo
non superiore a cinque anni.
   7. I rapporti  procedurali  tra  i  piani  di  bacino  e  i  piani
territoriali  di  coordinamento  provinciale,  previsti dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, sono disciplinati con legge regionale.