Art. 18. Disposizioni per i piani di bacino del fiume Centa e del fiume Roja 1. I piani di bacino idrografico di rilievo regionale del fiume Centa e del fiume Roja sono elaborati dalla Autorita' di bacino ed adottati dal Presidente del Comitato istituzionale. 2. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 16, il piano di bacino del fiume Centa e' trasmesso alla regione Piemonte per l'acquisizione delle necessarie intese. Tale amministrazione entro novanta giorni dal ricevimento fa pervenire alla regione Liguria mo- tivate osservazioni in ordine ai contenuti del documento; trascorso detto termine le intese si intendono raggiunte con l'accoglimento delle osservazioni ovvero qualora detta amministrazione non si pronunci nel termine indicato. 3. Per quanto attiene alle intese con le competenti autorita' francesi interessate, al piano del fiume Roja, si procede con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.