Art. 18.
 Disposizioni per i piani di bacino del fiume Centa e del fiume Roja
 
   1. I piani di bacino idrografico di rilievo  regionale  del  fiume
Centa  e  del  fiume Roja sono elaborati dalla Autorita' di bacino ed
adottati dal Presidente del Comitato istituzionale.
   2. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 16, il piano  di
bacino  del  fiume  Centa  e'  trasmesso  alla  regione  Piemonte per
l'acquisizione delle necessarie intese.  Tale  amministrazione  entro
novanta  giorni dal ricevimento fa pervenire alla regione Liguria mo-
tivate osservazioni in ordine ai contenuti del  documento;  trascorso
detto  termine  le  intese  si intendono raggiunte con l'accoglimento
delle  osservazioni  ovvero  qualora  detta  amministrazione  non  si
pronunci nel termine indicato.
   3.  Per  quanto  attiene  alle  intese con le competenti autorita'
francesi interessate, al piano del fiume  Roja,  si  procede  con  le
modalita'  di  cui  al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.