Art. 2. Attivita' di programmazione, pianificazione ed attuazione 1. Le attivita' svolte per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 si suddividono in programmatorie, pianificatorie e attuative. 2. Le attivita' programmatorie consistono nella individuazione di criteri per la formazione, il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici. 3. I criteri di cui al comma 2 devono tendere: a) al coordinamento con gli altri piani e programmi regionali; b) alla conformita' con le norme comunitarie e nazionali in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, di protezione civile e di salvaguardia dei beni ambientali; c) alla realizzazione di un sistema informativo regionale compatibile con il sistema unico nazionale di cui alle leggi 18 maggio 1989 n. 183 e 28 agosto 1989 n. 305; d) al risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione degli usi civili e produttivi, del tempo libero, della ricreazione, del turismo, e alla definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e fitofarmaci in agricoltura; e) alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficace rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo comunque che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale degli alvei sottesi; f) al consolidamento dei versanti contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto, alla sistemazione ed alla regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci a mare mediante, ove possibile, rinaturalizzazione delle sponde e degli alvei nonche' alla salvaguardia delle zone umide e alla protezione delle coste degli abitati dalla invasione e dalla erosione delle acque marine; g) alla gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicita' e di efficienza delle prestazioni; h) alla regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alla presente legge, ai fini della loro tutela ambientale nonche' alla salvaguardia e alla conservazione delle aree demaniali, fate salve le norme vigenti per la gestione dei parchi fluviali e di aree protette. 4. Le attivita' di pianificazione riguardano: a) la compilazione e l'aggiornamento dei piani di bacino idrografico; b) la disciplina delle attivita' estrattive negli alvei delle acque pubbliche, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste e la scomparsa dei biotopi tipici delle zone umide; c) il riordino del vincolo idrogeologico. 5. Le attivita' attuative curano in particolare: a) le opere di consolidamento a difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto ovvero di trasferimento di abitati medesimi; b) le opere di bonifica montana per la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili, la sistemazionee, con conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, nonche' la loro manutenzione straordinaria con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico forestali, idraulico agrari, silvo-pastorali e di forestazione; c) le opere idrualiche per la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, per la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi od altro per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, nonche' con interventi di ingegneria naturalistica volti alla rinaturalizzazione degli alvei, degli argini e delle sponde, nonche' le opere di manutenzione straordinaria agli interventi anzidetti; d) le opere per la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, nonche' la loro manutenzione straordinaria; e) il contenimento dei fenomeni di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio delle falde sotterranee; f) la manutenzione ordinaria delle opere di difesa del suolo; g) la prevenzione e l'allerta svolte dagli enti periferici operanti sul territorio; h) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonche' la polizia delle acque; i) gli studi di valutazione di impatto ambientale delle opere, nei casi previsti dalla legge; l) la responsabilizzazione, la partecipazione e la sollecitazione di atteggiamenti attivi da parte delle popolazioni anche mediante forme di volontariato; m) l'informazione ed il supporto per le riconversioni da attuare a cura dei titolari di interessi pubblici e privati sottoposti a rischi di pericoli per dissesti idrogeologici nei bacini idrografici.