Art. 2.
      Attivita' di programmazione, pianificazione ed attuazione
 
   1. Le attivita' svolte per il conseguimento delle finalita' di cui
all'art.   1  si  suddividono  in  programmatorie,  pianificatorie  e
attuative.
   2. Le attivita' programmatorie consistono nella individuazione  di
criteri  per  la  formazione,  il  coordinamento  e  la  verifica  di
efficacia dei piani di bacino idrografici.
   3. I criteri di cui al comma 2 devono tendere:
     a) al coordinamento con gli altri piani e programmi regionali;
     b) alla conformita' con le  norme  comunitarie  e  nazionali  in
materia  di  difesa  del  suolo, di tutela delle acque, di protezione
civile e di salvaguardia dei beni ambientali;
     c)  alla  realizzazione  di  un  sistema  informativo  regionale
compatibile  con  il  sistema  unico  nazionale  di cui alle leggi 18
maggio 1989 n. 183 e 28 agosto 1989 n. 305;
     d) al risanamento delle acque superficiali  e  sotterranee  allo
scopo di fermarne il degrado e assicurarne la razionale utilizzazione
per  le  esigenze  della alimentazione degli usi civili e produttivi,
del tempo libero, della ricreazione, del turismo, e alla  definizione
di   provvedimenti   per   la  trasformazione  dei  cicli  produttivi
industriali ed il razionale  impiego  di  concimi  e  fitofarmaci  in
agricoltura;
     e)   alla   razionale   utilizzazione   delle   risorse  idriche
superficiali e profonde, con una efficace rete idraulica, irrigua  ed
idrica,  garantendo  comunque  che  l'insieme  delle  derivazioni non
pregiudichi il minimo deflusso costante vitale degli alvei sottesi;
     f) al consolidamento dei versanti contro i movimenti franosi, le
valanghe ed altri fenomeni di dissesto,  alla  sistemazione  ed  alla
regolazione  dei  corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle
loro foci a mare mediante, ove  possibile,  rinaturalizzazione  delle
sponde  e  degli  alvei  nonche' alla salvaguardia delle zone umide e
alla protezione delle coste degli abitati  dalla  invasione  e  dalla
erosione delle acque marine;
     g)  alla  gestione  integrata  in  ambiti  ottimali  dei servizi
pubblici nel settore, sulla base di  criteri  di  economicita'  e  di
efficienza delle prestazioni;
     h)   alla   regolamentazione  dei  territori  interessati  dagli
interventi di cui alla presente legge,  ai  fini  della  loro  tutela
ambientale  nonche' alla salvaguardia e alla conservazione delle aree
demaniali, fate salve le norme vigenti per  la  gestione  dei  parchi
fluviali e di aree protette.
   4. Le attivita' di pianificazione riguardano:
     a)  la  compilazione  e  l'aggiornamento  dei  piani  di  bacino
idrografico;
     b) la disciplina delle attivita' estrattive  negli  alvei  delle
acque  pubbliche,  al  fine  di prevenire il dissesto del territorio,
inclusi erosione ed abbassamento degli  alvei  e  delle  coste  e  la
scomparsa dei biotopi tipici delle zone umide;
     c) il riordino del vincolo idrogeologico.
   5. Le attivita' attuative curano in particolare:
     a)  le  opere  di  consolidamento a difesa degli abitati e delle
infrastrutture contro i  movimenti  franosi,  le  valanghe  ed  altri
fenomeni di dissesto ovvero di trasferimento di abitati medesimi;
     b)   le   opere   di   bonifica  montana  per  la  difesa  e  il
consolidamento dei versanti delle aree instabili,  la  sistemazionee,
con  conservazione  ed  il recupero del suolo nei bacini idrografici,
nonche'   la   loro   manutenzione   straordinaria   con   interventi
idrogeologici,  idraulici,  idraulico  forestali,  idraulico  agrari,
silvo-pastorali e di forestazione;
     c) le opere idrualiche per la sistemazione e la regolazione  dei
corsi  d'acqua,  per  la  moderazione  delle  piene,  anche  mediante
serbatoi di invaso,  vasche  di  laminazione,  casse  di  espansione,
scaricatori,  scolmatori,  diversivi  od  altro  per  la difesa dalle
inondazioni e dagli allagamenti, nonche' con interventi di ingegneria
naturalistica volti alla rinaturalizzazione degli alvei, degli argini
e delle sponde, nonche' le opere di manutenzione  straordinaria  agli
interventi anzidetti;
     d)  le  opere  per  la  protezione  delle  coste e degli abitati
dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il  ripascimento
degli arenili, nonche' la loro manutenzione straordinaria;
     e)  il  contenimento dei fenomeni di risalita delle acque marine
lungo i fiumi e nelle falde  idriche  anche  mediante  operazioni  di
ristabilimento  delle  preesistenti  condizioni  di  equilibrio delle
falde sotterranee;
     f) la manutenzione ordinaria delle opere di difesa del suolo;
     g) la prevenzione  e  l'allerta  svolte  dagli  enti  periferici
operanti sul territorio;
     h)  lo  svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica,
di navigazione interna, di piena e di  pronto  intervento  idraulico,
nonche' la polizia delle acque;
     i)  gli  studi di valutazione di impatto ambientale delle opere,
nei casi previsti dalla legge;
     l)   la   responsabilizzazione,   la   partecipazione    e    la
sollecitazione  di  atteggiamenti  attivi  da parte delle popolazioni
anche mediante forme di volontariato;
     m) l'informazione ed il supporto per le riconversioni da attuare
a cura dei titolari di interessi  pubblici  e  privati  sottoposti  a
rischi di pericoli per dissesti idrogeologici nei bacini idrografici.