Art. 20.
                       Adozione dei programmi
 
   1.  Il  Presidente  della  Giunta regionale, sottopone alla Giunta
regionale il programma triennale elaborato su proposta  del  Comitato
istituzionale,  per i bacini di livello regionale, per l'approvazione
da parte del Consiglio regionale.
   2. Il programma di cui al comma 1 viene  trasmesso,  entro  il  31
dicembre  del  penultimo  anno  del  programma triennale in corso, al
Ministro dei lavori pubblici per l'ulteriore corso ai sensi dell'art.
22  della  legge  18  maggio  1989  n.  183,  tenendo  presente   che
l'approvazione  del  programma  triennale  produce gli effetti di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  luglio
1977  n.  616, con riferimento all'accertamento di conformita' e alle
intese.
   3. I programmi triennali  di  intervento  nel  bacino  di  rilievo
interregionale del fiume Magra, sono adottati d'intesa con la regione
Toscana.