Art. 20. Adozione dei programmi 1. Il Presidente della Giunta regionale, sottopone alla Giunta regionale il programma triennale elaborato su proposta del Comitato istituzionale, per i bacini di livello regionale, per l'approvazione da parte del Consiglio regionale. 2. Il programma di cui al comma 1 viene trasmesso, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, al Ministro dei lavori pubblici per l'ulteriore corso ai sensi dell'art. 22 della legge 18 maggio 1989 n. 183, tenendo presente che l'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, con riferimento all'accertamento di conformita' e alle intese. 3. I programmi triennali di intervento nel bacino di rilievo interregionale del fiume Magra, sono adottati d'intesa con la regione Toscana.