Art. 21.
                    Erogazione del finanziamento
 
   1.  La  Giunta regionale provvede all'erogazione del finanziamento
delle opere, sulla, base del programma triennale degli interveni,  ad
avvenuto   ricevimento   dei  relativi  finanziamenti  statali  o  al
finanziamento, nei limiti degli stanziamenti del bilancio  regionale,
per quelli a carico della regione.
   2.  Gli  atti  di  collaudo  o  di regolare esecuzione delle opere
realizzate con i finanziamenti di cui al comma 1 sono trasmessi  alla
regione   dagli   enti   attuatori   entro  trenta  giorni  dal  loro
perfezionamento con versamento contestuale delle  eventuali  economie
di gestione.