Art. 21. Erogazione del finanziamento 1. La Giunta regionale provvede all'erogazione del finanziamento delle opere, sulla, base del programma triennale degli interveni, ad avvenuto ricevimento dei relativi finanziamenti statali o al finanziamento, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, per quelli a carico della regione. 2. Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla regione dagli enti attuatori entro trenta giorni dal loro perfezionamento con versamento contestuale delle eventuali economie di gestione.