Art. 25. Svolgimento attivita' enti locali 1. Sono soppressi i Servizi provinciali del Genio civile di Genova, La Spezia, Savona ed Imperia dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative funzioni trasferite alle province. 2. La Giunta regionale nei termini di cui all'articolo 30 provvede con propria deliberazione e con le modalita' di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 a trasferire il personale appartenente ai soppressi Servizi del Genio civile secondo le indicazioni della allegata tabella "A"; i dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata, acquisita all'atto del trasferimento e nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la normativa di cui alla legge regionale 28 maggio 1980 n. 26. 3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede a trasferire alle province i beni dei servizi soppressi secondo le relative ubicazioni territoriali. 4. Al servizio regionale della difesa del suolo sono attribuite le competenze relative ai danni alluvionali ed opere di ripristino nell'ambito della competenza regionale. 5. Alle province ed alla citta' metropolitana, per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica e dove sussistono, dei servizi di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, spettano, in proporzione alla superficie del territorio interessato da bacini di livello regionale, i finanziamenti di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183. 6. Per l'esercizio delle funzioni attribuite di cui alla presente legge gli enti interessati utilizzano gli introiti derivanti dal concorso nelle spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti secondo le norme vigenti in materia. 7. Le province, la citta' metropolitana e le comunita' montane sono tenute a fornire alla regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge.