Art. 25.
                  Svolgimento attivita' enti locali
 
   1. Sono soppressi  i  Servizi  provinciali  del  Genio  civile  di
Genova,  La Spezia, Savona ed Imperia dalla data di entrata in vigore
della presente legge e le relative funzioni trasferite alle province.
   2. La Giunta regionale nei termini di cui all'articolo 30 provvede
con propria deliberazione e con le modalita' di  cui  all'articolo  5
della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 a trasferire il personale
appartenente  ai  soppressi  Servizi  del  Genio  civile  secondo  le
indicazioni della  allegata  tabella  "A";  i  dipendenti  trasferiti
conservano   la   posizione  giuridica  ed  economica,  ivi  compresa
l'anzianita' gia' maturata, acquisita all'atto  del  trasferimento  e
nei  confronti  di  tali  dipendenti  trova applicazione, ai fini del
trattamento di previdenza, la normativa di cui alla  legge  regionale
28 maggio 1980 n. 26.
   3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede a trasferire
alle  province  i  beni  dei  servizi  soppressi  secondo le relative
ubicazioni territoriali.
   4. Al servizio regionale della difesa del suolo sono attribuite le
competenze relative ai  danni  alluvionali  ed  opere  di  ripristino
nell'ambito della competenza regionale.
   5.  Alle province ed alla citta' metropolitana, per lo svolgimento
del servizio di polizia idraulica e dove sussistono, dei  servizi  di
navigazione  interna,  di  piena  e  di  pronto intervento idraulico,
spettano, in proporzione alla superficie del  territorio  interessato
da  bacini  di livello regionale, i finanziamenti di cui alla lettera
b), comma 2, dell'articolo 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183.
   6. Per l'esercizio delle funzioni attribuite di cui alla  presente
legge  gli  enti  interessati  utilizzano  gli introiti derivanti dal
concorso nelle spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti
secondo le norme vigenti in materia.
   7. Le province, la citta' metropolitana  e  le  comunita'  montane
sono  tenute  a  fornire  alla regione informazioni e dati statistici
relativi allo svolgimento delle funzioni ad esse  attribuite  con  la
presente legge.