Art. 27.
      Competenze provinciali soggette a parere in via transitoria
 
   1.  Fino all'approvazione dei piani di bacino le autorizzazioni di
cui al comma 2 dell'articolo 4 e il parere  per  le  sclassifiche  di
aree  demaniali e per le delimitazioni nel caso di sponde variabili o
incerte, nei corsi d'acqua  pubblici  sono  assentiti  previo  parere
vincolante del Comitato tecnico di cui all'articolo 9.