Art. 27. Competenze provinciali soggette a parere in via transitoria 1. Fino all'approvazione dei piani di bacino le autorizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 e il parere per le sclassifiche di aree demaniali e per le delimitazioni nel caso di sponde variabili o incerte, nei corsi d'acqua pubblici sono assentiti previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'articolo 9.